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Certificazione Energetica dell’Edificio
Il D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii., in attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, stabilisce l’obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici.
Elemento rilevante della norma è l’Attestato di Certificazione Energetica che attesta le prestazioni energetiche di un edificio e comprende alcuni dati di riferimento che consentono di valutare e raffrontare tali prestazioni, nonché raccomandazioni per il loro miglioramento in termini di benefici. Tale documento deve essere rilasciato da esperti o da Organismi Accreditati, aventi particolari requisiti professionali.
L’attestato di certificazione energetica si rende obbligatorio:
- per tutti gli edifici di nuova edificazione, con richiesta di permesso di costruire presentata dopo l’8 ottobre 2005
- per tutti gli edifici esistenti oggetto di trasferimento a titolo oneroso con le seguenti cadenze temporali:
- dal 1 luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore ai 1000 mq;
- dal 1 luglio 2008 per gli edifici di superficie utile al di sotto dei 1000 mq (nel caso di trasferimento dell’intero immobile);
- dal 1 luglio 2009 nel caso di trasferimento delle singole unità immobiliari.
Perché la certificazione
Obiettivo primario della normativa sul risparmio energetico è quello di ridurre i consumi e migliorare le nostre condizioni di vita. Grazie alla certificazione energetica migliorerà notevolmente anche la trasparenza nel mercato immobiliare, all’interno del quale sarà molto più facile orientarsi e scegliere:
- gli acquirenti ed i locatari di immobili avranno un informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e dei costi energetici dell’immobile;
- i proprietari degli immobili saranno informati del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio”, e ciò incoraggerà ulteriori interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;
- sarà possibile valutare se conviene oppure no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
La detrazione del 55% sulle spese sostenute entro il 31/12/2007, spetta agli interventi che porteranno ad una riduzione dei consumi energetici. Tale detrazione viene ripartita in tre quote annuali di pari importo e riguarda:
- interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (per un massimo di 100.000 €);
- interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relative a strutture opache verticali (pareti, generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (per un massimo di 60.000€);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole (per un massimo di 60.000€);
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (per un massimo di 30.000€.).
Beneficiari
Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società o imprese, residenti su tutto il territorio nazionale.
Le spese che possono essere detratte riguardano:
- Interventi che riducano la trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio a valori uguali o inferiori a quelli indicati nella tabella Allegato B del DM 18 marzo 2008, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie,attraverso:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
- Interventi che riducano la trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi a valori uguali o inferiori a quelli indicati nella tabella Allegato B del DM 18 marzo 2008, attraverso:
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
- Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e generatori ad alto rendimento.. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, sempre che comprendano la sostituzione della caldaia esistente con un generatore di calore a condensazione. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
- Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti, comprensive della redazione dell”attestato di qualificazione/certificazione energetica.
Allegato B
Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio.
(espressa in W/m2K)
CLIMATIC ZONE | VERTICAL STRUCTURES | HORIZONTAL STRUCTURES | WINDOWS | |
ROOF | FLOORS | |||
A | 0,62 | 0,38 | 0,65 | 4,6 |
B | 0,48 | 0,38 | 0,4 | 3,0 |
C | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 2,6 |
D | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 2,4 |
E | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 2,2 |
F | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 2,0 |
Allegato A
Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.
Tabella 1.1 – Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno
DESIGN ASPECT S/V |
CLIMATIC ZONE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||
until 600 GG | to 601 GG | to 900 GG | to 901 GG | to 1400 GG | to 1401 GG | to 2100 GG | to 2101 GG | to 3000 GG | over 3000 GG | |
≥ 0,2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 |
≤ 0,9 | 45 | 45 | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 145 | 145 |
Tutti gli altri edifici
Tabella 2.1 – Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in
kWh/m3 anno
DESIGN ASPECT S/V |
CLIMATIC ZONE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||
until 600 GG | to 601 GG | to 900 GG | to 901 GG | to 1400 GG | to 1401 GG | to 2100 GG | to 2101 GG | to 3000 GG | over 3000 GG | |
≥ 0,2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 16 | 16 |
≤ 0,9 | 11 | 11 | 17 | 7 | 23 | 23 | 30 | 30 | 41 | 41 |
I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: S, superficie disperdente, espressa in metri quadrati, à la superficie che delimita verso l’esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il volume lordo riscaldato V, espresso in metri cubi. Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
L’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.
- indicatore relativo al fabbisogno specifico energetico dell’involucro (che tiene conto delle dispersioni di calore e degli apporti gratuiti dovuti all’energia solare);
- indicatore relativo al fabbisogno globale di energia primaria (e.p. per il riscaldamento + e.p. per produzione di acqua calda + contributi dovuti alle fonti rinnovabili);
- valori vigenti a norma di legge e di riferimento;
- suggerimenti in merito agli interventi più significativi per il miglioramento della prestazione energetica.