16 Gennaio 2015 Notizie 0 comment

Agevolazioni per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione

Casa

La Guida “Fisco e casa: acquisto e vendita”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, introduce novità relative alle agevolazioni per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione ed ai requisiti per accedere agli aiuti per la prima casa.

L’abitazione non dovrà essere di lusso, cioè di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico), se si vorrà beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In più, l’acquirente dell’immobile deve dichiarare:

  • di non essere titolare, anche in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un’altra casa nel territorio del Comune, in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su altro immobile acquistato (anche dal coniuge) usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Per le agevolazioni per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione il DL 133/2014 prevede per le persone fisiche, che non esercitano attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo IRPEF per l’acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, che saranno successivamente date in locazione. Ma l’acquisto dell’immobile deve effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017. Le nuove linee guida aggiungono inoltre che l’immobile deve essere di nuova costruzione, invenduto al 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 133/2014), oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo.

Entrando nel merito della deduzione, essa sarà pari del 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, risultante dall’atto di compravendita, considerando un tetto massimo di € 300.000, e degli interessi passivi dipendenti da mutui stipulati per l’acquisto delle stesse unità immobiliari.

Sì all’agevolazione fiscale anche nel caso in cui l’unità immobiliare acquistata sia ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati, operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale. Importante, in tal caso, che sia mantenuto il vincolo alla locazione con lo stesso canone sopra indicato, e che il corrispettivo dell’usufrutto, su base annua, non sia maggiore dell’importo dei canoni di locazione.

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