20 Agosto 2014 Notizie 0 comment

Opere pubbliche: pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 90

Opere pubbliche 20 agosto

Relativamente alle opere pubbliche, gli elementi salienti di tale legge sono:

  • Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti e Fondi per la progettazione e per l’innovazione: i due articoli riguardano l’incentivo per i pubblici dipendenti, relativamente sia alla progettazione delle opere sia agli atti di pianificazione. Viene cioè definita una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione: le risorse degli importi posti a base d’asta vengono fatte confluire dalle Amministrazioni nel “Fondo per la progettazione e l’innovazione”. Tale fondo è riservato per l’80% a remunerare l’attività di progettazione e per il 20% all’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa ed altro;
  • Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: i relativi compiti sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
  • Proroga delle centrali di committenza: le disposizioni che prevedono l’obbligo per i Comuni non Capoluogo di Provincia di avvalersi delle modalità di aggregazione, entreranno in vigore il 1° gennaio 2015 per l’acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015 per l’acquisizione di lavori. Inoltre, i Comuni con popolazione maggiore di 10.000 abitanti possono acquistare autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
  • Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa: per le seguenti attività:
    • trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
    • trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
    • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
    • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
    • noli a freddo di macchinari;
    • fornitura di ferro lavorato;
    • noli a caldo;
    • autotrasporti per conto di terzi;
    • guardiania dei cantieri

    le pubbliche amministrazioni dovranno acquisire la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, consultando obbligatoriamente le white list, cioè l’elenco, che verrà istituito presso ciascuna Prefettura, delle imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa. L’iscrizione alle white list diventa obbligatoria per le aziende operanti nei settori più a rischio;

  • Unità operativa speciale per Expo 2015: viene creata una Unità operativa speciale, con personale proveniente anche dal Corpo della Guardia di Finanza, con compiti di verifica in via preventiva della legalità degli atti di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;
  • Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione: è previsto che, in presenza di particolari situazioni anomale e sintomatiche di condotte illecite da parte di un’impresa aggiudicataria di un appalto per l’esecuzione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell’ANAC informi il Procuratore della Repubblica e proponga al Prefetto competente l’adozione di determinati provvedimenti;
  • Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera: per gli appalti di importo maggiore o uguale alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera con un importo superiore al 10% di quello originario del contratto sono inviate all’ANAC entro 30 giorni dall’approvazione della stazione appaltante. Invece, per gli appalti di importo minore della soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro 30 giorni dall’approvazione della stazione appaltante;
  • Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione alle gare: viene previsto che in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità sostanziali delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente possa provvedere alla relativa sanatoria, previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando, il cui valore rientra tra l’uno per mille e l’uno per cento del valore della gara e, in ogni caso, non può superare 50.000 euro;
  • Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materie di appalti pubblici: le misure riguardano la definizione del giudizio con sentenza semplificata ad udienza stabilita d’ufficio da sostenere entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (PA e controinteressati);
  • Misure per il contrasto all’abuso del processo: c’è la possibilità, per il giudice, di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi palesemente infondati, e l’aumento dell’importo della sanzione in caso di lite temeraria, fino all’uno per cento del valore del contratto.

Vedi in dettaglio il testo legislativo